REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL’OCCT

Art. 1
  1. Il presente Regolamento è emanato dall’OCCT per realizzare lo scopo di cui all’Art.2 degli Statuti dell’11 marzo 1961 e successive modifiche (in seguito Statuti).
  2. Esso ha l‘obiettivo di regolamentare la formazione interna obbligatoria sancita dall’Art.7, cpv. e degli Statuti.
Art. 2
  1. L‘aggiornamento professionale è richiesto in tutti i settori economici nei quali gli aderenti all’OCCT svolgono abitualmente la propria attività, quali la consulenza aziendale, contabile, fiscale, la revisione dei conti, la gestione societaria, eccetera.
  2. Non sono considerate come formazione continua sul piano professionale, ai sensi del presente Regolamento, le attività di formazione nel settore della comunicazione, dell‘apprendimento delle lingue, della gestione del personale, la fruizione di notizie correnti nell‘ambito economico e finanziario anche se utilizzate a titolo professionale, come pure le attività volte allo sviluppo della personalità, e simili.
  3. L‘aggiornamento in proprio, tramite lettura di circolari e newsletters dell‘OCCT come pure la consultazione di testi e riviste professionali, è pure considerato formazione professionale, ma solo nella misura di 1/2 giornata l‘anno.
  4. Ogni socio deve ossequiare personalmente all‘obbligo dell‘aggiornamento professionale nella misura di almeno due giornate e mezzo l‘anno (di cui 1/2 giornata può essere effettuata in proprio ai sensi del precedente cpv. 3), pari a 20 ore.
  5. Le due giornate e mezzo l’anno di cui alla cifra 4 possono essere raggiunte in media su un periodo di tre anni (ossia 60 ore in tre anni). In ogni caso i soci dovranno ossequiare annualmente alle disposizioni dell’art. 4 del Regolamento.
Art. 3
  1. Corsieseminari: Sono riconosciuti i corsi ed i seminari organizzati dall’OCCT come pure quelli organizzati dalle altre associazioni di categoria aderenti alla FTAF – Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari, dalla SUPSI, dall’OAD-FCT (anche se fruiti per mezzo della formazione interna, purché debitamente autorizzata), nonché da altre Associazioni di categoria o enti che garantiscano un pari livello professionale. Per contro i Corsi aziendali privati, individuali o collettivi, e la formazione interna alle aziende, non sono riconosciuti quale aggiornamento professionale.
  2. Pubblicazioni professionali:
    Sono considerati pubblicazioni professionali gli articoli apparsi in pubblicazioni professionali accessibili al pubblico, quali ad esempio le riviste associative specializzate o le pubblicazioni d‘impresa, sempre che la loro distribuzione non sia limitata a cerchie ristrette. Agli autori di articoli o testi è riconosciuto il tempo effettivo impiegato per la stesura, ma al massimo nella misura di 1/2 giornata l‘anno.
  3. Lezioni e relazioni:La presente categoria comprende la presentazione di relazioni, redatte personalmente, nell‘ambito di seminari professionali, l‘insegnamento professionale e la formazione degli apprendisti all‘esterno della propria impresa. A coloro che presentano relazioni, redatte personalmente, ed agli insegnanti è riconosciuto il tempo effettivo dedicato a queste attività, ma al massimo nella misura di 1/2 giornata l‘anno.
  4. Attività di esaminatore:L‘attività di esaminatore per prove d‘esame professionali ed esami professionali superiori retti dalla legge sulla formazione professionale, come pure per gli esami di fine apprendistato, è considerata formazione professionale. A coloro che svolgono l‘attività di esaminatore è riconosciuto il tempo effettivo dedicato a questa attività, ma al massimo nella misura di 1 giornata l‘anno.
Art. 4
  1. I membri ordinari dell’OCCT, soggetti all‘obbligo di aggiornamento professionale, allestiscono il formulario di controllo dei corsi effettuati e delle attività, parificabili alla formazione professionale, svolte ai sensi dell‘Art. 3, cpv. 2,3,4. Tale formulario è da trasmettere annualmente al Segretariato dell’OCCT a semplice richiesta.
  2. Il Comitato Direttivo, e per esso la Commissione di disciplina, verifica sistematicamente che l‘obbligo di aggiornamento professionale dei membri sia rispettato, a norma del presente Regolamento.
Art. 5
  1. In caso di inosservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale il Comitato Direttivo, su proposta della Commissione di disciplina può pronunciare le seguenti sanzioni:
    a. ammonimento, in caso di prima infrazione e/o di infrazione lieve
    b. multa da CHF250 a CHF2’000 in caso di recidiva e/o di infrazioni di maggiore entità Resta inteso che, in aggiunta a quanto sopra, le giornate di formazione mancanti dovranno essere recuperate, dal membro inadempiente, nel corso dell‘anno solare successivo.
  2. Per i casi più gravi e di recidiva è riservata l‘applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 31, cpv. b+c dello Statuto.
Art. 6

1. Il presente Regolamento, approvato dall‘Assemblea Generale Ordinaria del 14 maggio 2013, entra in vigore con effetto al 1 gennaio 2013.