Statuti dell'Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino (OCCT)
I. FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE Art. 1
Sotto la denominazione "Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino" (O.C.C.T.) e costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e s. del CCS con sede a Lugano. La sua durata e illimitata.
Art. 2
Scopo:
lo scopo dell'associazione è di:
- riunire i commercialisti, che esercitano la professione nel Cantone Ticino;
- difendere i loro interessi professionali;
- salvaguardare la reputazione, la dignità e l'indipendenza della professione;
- tutelare l'esercizio della professione a garanzia dei diritti della clientela;
- promulgare direttive nel campo della revisione;
- promuovere e favorire lo studio di problemi economici e commerciali nell'ambito della professione;
- collaborare con l'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro;
- aderire ad altre associazioni di categoria che difendono interessi non contemplati dai presenti statuti;
- collaborare alla realizzazione di enti per la regolamentazione o applicazione di norme legislative in campo economico e finanziario;
- collaborare con enti che richiedono consulenze in genere.
L'associazione è apolitica e aconfessionale.
II. MEMBRI Art. 4
L'O.C.C.T. raggruppa le seguenti categorie di membri:
a. Membri ordinari
b. Membri non attivi
Possono essere membri ordinari dell'Ordine i fiduciari che esercitano la professione nel Cantone Ticino in modo indipendente, quali membri del Consiglio di Amministrazione di persone giuridiche o direttori con diritto di firma, attivi nel campo della consulenza professionale fiduciaria e che, oltre ad aver ottenuto l'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione di Fiduciario Commercialista, abbiano uno dei seguenti requisiti:
. Titolo in scienze economiche o commerciali rilasciato da un'università Svizzera;
. Bachelor of Science SUPSI in Economia Aziendale;
. Diploma federale di perito contabile, di perito fiduciario o di perito fiscale;
. Diploma federale di esperto in finanza e controlling;
. Attestato professionale federale di Specialista in finanza e contabilità;
. Titolo in diritto rilasciato da un'università Svizzera.
L'ammissione all'Ordine, per coloro che hanno un titolo in diritto, è subordinata allo svolgimento esclusivo della professione fiduciaria
Il Comitato Direttivo decide sul riconoscimento di titoli di studio svizzeri o esteri che garantiscono l'adeguata formazione professionale.
I membri ordinari dell'O.C.C.T. che cessano di esercitare la professione fiduciaria nel Cantone Ticino secondo il disposto del precedente capoverso 2 e che sono pertanto liberati dagli obblighi di cui all'art. 7 cpv. 1, possono chiedere l'affiliazione all'Ordine in qualità di membri non attivi.
Art. 5
L'ammissione quali membro ordianri è subordinata al compimento di una pratica ininterrotta di due anni con l'adempimento dei requisiti richiesti all'art. 4.
Art. 6
I membri devono essere cittadini svizzeri o, se stranieri, al beneficio del domicilio in Svizzera. I membri devono avere buona reputazione personale, non trovarsi in stato di insolvenza ed aver esercitato la professione in modo serio e dignitoso.
III. OBBLIGHI DEI MEMBRI Art. 7
I membri ordinari s'impegnano a:
- contribuire al conseguimento degli scopi sociali e tutelare il prestigio della professione;
- esercitare la loro attività con correttezza e nel rispetto della legge, curando con diligenza i mandati professionali che vengono loro affidati;
- rifiutare quei mandati che fossero incompatibili con la serietà e la dignità professionali;
- osservare scrupolosamente il segreto professionale;
- partecipare a corsi di aggiornamento professionale per almeno due giornate l'anno, anche organizzate da altre associazioni di categoria e/o enti riconosciuti; mezza giornata puo anche essere effettuata mediante l'aggiornamento in proprio del socio (lettura circolari e newsletters dell'OCCT, eccetera). Il socio attesterà una volta l'anno all'associazione l'adempimento dei propri obblighi di formazione;
- evitare ogni forma esagerata di pubblicita ed astenersi da ogni atto di concorrenza sleale verso i colleghi;
- applicare il tariffario dell'Ordine secondo quanto previsto dal medesimo.
IV. AMMISSIONI E DIMISSIONI Art. 8
La domanda d'ammissione deve essere indirizzata al Comitato Direttivo.
Art. 9
Con la domanda di ammissione quale membro ordinario devono essere presentati i documenti attestanti l'adempimento dei requisiti e in particolare:
. curriculum vitae;
. copia titoli di studio;
. copia autorizzazione cantonale;
. certificato domicilio;
. certificato buona condotta;
. estratto ufficio casellario giudiziario Berna;
. estratto UEF;
. se membro CdA o direttore estratto RC.
La domanda di ammissione quale membro non attivo non necessita di alcun documento aggiuntivo.
Art. 10
Ogni socio può dare le dimissioni per la fine di ogni anno civile, con un preavviso scritto di almeno 3 mesi.
Art. 11
Un socio può essere sospeso, per un periodo massimo di 3 anni, qualora abbia temporaneamente cessato di esercitare la professione o abbia trasferito il suo domicilio fuori dalla Svizzera o dietro sua richiesta. Può essere sospeso il socio che sia in arretrato di due anni nel pagamento delle quote sociali o comunque inadempiente nei confronti dell'associazione.
Art. 12
Può essere escluso il socio il quale non presenta più le condizioni che hanno permesso la sua ammissione.
Può pure essere escluso il socio sospeso almeno per 3 anni per motivi di morosità. L'esclusione di un socio puo inoltre essere decisa, sulla base di un preavviso in tal senso della commissione di disciplina, nei seguenti casi:
. gravi o ripetute infrazioni alle disposizioni statutarie ai regolamenti professionali emanati dall'associazione;
. condotta che comprometta gravemente la reputazione del socio e la dignità della professione.
Art. 13
Chi è stato escluso dall'associazione puo essere riammesso dietro sua istanza motivata al Comitato Direttivo, qualora siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato l'esclusione.
V. ORGANI Art. 14
Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- i revisori dei conti;
- la commissione di disciplina.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15
L'Assemblea ordinaria dei soci comprende tutti i membri dell'associazione e si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, dovra pervenire ai soci almeno 15 giorni prima.
Organo ufficiale per le pubblicazioni è il Foglio Ufficiale Cantonale.
Art. 16
Un'Assemblea straordinaria dei soci puo essere convocata in ogni tempo dal Comitato Direttivo, dai revisori dei conti o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, sempre con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 17
Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:
- la nomina del Presidente e degli altri membri del Comitato Direttivo;
- la nomina dei revisori dei conti e della commissione di disciplina e di eventuali commissioni speciali;
- l'approvazione dei conti, del rapporto dei revisori con relativo scarico;
- la fissazione della quota annuale e di altri contributi previsti dallo statuto, nonché degli emolumenti ai membri del Comitato Direttivo, ai revisori dei conti ed ai membri della commissione di disciplina e delle commissioni speciali;
- l'approvazione e la modifica dello statuto, della tariffa e dei regolamenti professionali;
- la revoca del Comitato Direttivo;
- i ricorsi contro le decisioni del Comitato Direttivo in materia di ammissioni ed esclusioni e quelle della commissione di disciplina;
- la nomina di delegati a rappresentare l'OCCT in altri enti o associazioni di categoria;
- lo scioglimento dell'associazione e ia destinazione del patrimonio sociale.
L'Assemblea dei soci può validamente deliberare se è presente almeno il 50% dei soci. Essa deve essere convocata, qualora il "quorum" non venisse raggiunto, 15 minuti piu tardi nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno e può deliberare (in seconda convocazione) qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 19
Le votazioni avvengono per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti. Qualora un terzo dei presenti lo richieda si potrà procedere per determinate decisioni o nomine a votazione con scrutinio segreto.
IL COMITATO DIRETTIVO
Art. 20
II Comitato Direttivo è composto da cinque a sette membri scelti fra i soci. Esso designa nel suo seno le cariche necessarie al suo funzionamento, all'infuori del Presidente che viene nominato dall'Assemblea dei soci.
Art. 21
I membri del Comitato Direttivo sono eletti per la durata di due anni e sono rieleggibili.
Art. 22
Sono di competenza del Comitato Direttivo tutte quelle funzioni che, per legge e per statuto, non spettano all'Assemblea dei soci. Esso si riunisce secondo le necessita su convocazione del Presidente o dietro richiesta di almeno due membri del Comitato Direttivo medesimo. Il Comitato Direttivo decide in merito all'ammissione, all'esclusione o alla sospensione di un socio.
Art. 23
II Comitato Direttivo puo deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Art. 24
L'associazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma abbinata del Presidente con un altro membro del Comitato Direttivo.
Art. 25
Delle delibere del Comitato Direttivo viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
I REVISORI DEI CONTI
Art. 26
L'Assemblea ordinaria dei soci nomina ogni due anni due revisori dei conti e un supplente. Essi sono rieleggibili.
Art. 27
I revisori dei conti hanno il compito di esaminare la contabilità dell'associazione ed i relativi documenti giustificativi. Essi presentano un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria dei soci.
LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Art. 28
La commissione di disciplina si compone di un Presidente e di due membri eletti dall'Assemblea dei soci, che vengono nominati ogni quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Comitato Direttivo partecipa alle sedute della commissione di disciplina con voto consultivo.
Art. 29
L'Assemblea dei soci nomina pure per un periodo di quattro anni due supplenti , i quali interverranno alle delibere della commissione in caso di ricusa di uno dei membri o di incompatibilità secondo l'art. 68 CCS.
Art. 30
Sono deferiti dal Comitato Direttivo alla commissione di disciplina quei membri che abbiano violato gli obblighi di cui all'art. 7 degli statuti.
Ogni membro ha diritto di deferire alla commissione quel collega che si sia reso colpevole di gravi atti di concorrenza sleale.
Art. 31
La commissione di disciplina, esaminato il caso, sentite le parti interessate, puo pronunciare le seguenti sanzioni motivate:
- ammonimento, nei casi piu lievi e quando il membro non si sia già reso colpevole in precedenza di altre infrazioni;
- sospensione per tempo determinato non superiore a tre anni nei casi previsti all'art. 12 se l'infrazione non presenti caratteri tali di gravità da giustificare l'esclusione;
- proposta di esclusione nei casi gravi di violazione degli obblighi di socio.
Art. 32
Contro le decisioni della commissione di disciplina è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, da inoltrare per iscritto al Comitato Direttivo entro 30 giorni dall'avvenuta intimazione.
Il Comitato Direttivo deve convocare un'Assemblea straordinaria entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, fatte valere ferie giudiziarie.
Art. 33
La commissione deve dare al Comitato Direttivo il suo preavviso nei casi di riammissione di un socio che sia stato escluso dall'associazione.
VI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 34
Ogni socio è tenuto a versare all'associazione:
- una quota di entrata, il cui ammontare sarà fissato dall'Assemblea dei soci;
- un contributo annuo, da fissare ogni anno dall'Assemblea dei soci.
Art. 35
L'associazione può accettare dai soci e da terzi doni e legati.
Art. 36
I proventi risultanti da pubblicazioni edite dall'associazione, vendite di stampati, manifestazioni ed attività varie promosse dall'associazione, entrano a far parte del patrimonio sociale.
Art. 37
I soci non rispondono personalmente degli impegni dell'associazione.
Art. 38
L'esercizio annuale ha inizio il 1o. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
VII. SCIOGLIMENTO Art. 39
L'associazione può essere sciolta per decisione di un'Assemblea straordinaria dei soci convocata ai termini dello statuto ed alla quale siano presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. La delibera di scioglimento deve raccogliere il voto di almeno i tre quarti dei presenti.
Art. 40
Se l'Assemblea straordinaria dei soci non puo deliberare per mancanza del numero di soci previsto dall'articolo precedente, una seconda Assemblea straordinaria dei soci sara convocata non prima di 2 e non oltre 8 settimane dalla prima. Essa potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, purché la delibera di scioglimento raccolga la maggioranza di tre quarti degli intervenuti.
Art. 41
In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci dovrà pure deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere destinato a scopi di pubblica utilità, in particolare a favore di iniziative economiche nel Cantone Ticino.
Il presente statuto, adottato dall'Assemblea costitutiva dell'11 marzo 1961 ed entrato immediatamente in vigore, è stato modificato dall'Assemblea dei soci del 21 maggio 1969, da quella del 20 ottobre 1988 e da quella del 16 novembre 2001.
